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Atto costitutivo Ssrl

Per la costituzione di una Società  Semplificata a Responsabilità  Limitata (SSRL), introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni (D.lg. 1/2012) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, non ènecessario rivolgersi ad un notaio in quanto la normativa prevede che sia sufficiente un contratto tra persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età .

DIFFERENZA TRA IMPRESA E SOCIETà€

Le persone che intendono costituire questo tipo di società , dunque, dovranno semplicemente redigere da soli e senza l’intervento di un notaio un atto costitutivo contenente le informazioni previste dalla normativa, ovvero:

– i dati personali di ciascun socio, ossia il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza;
– la denominazione sociale recante l’indicazione di società  semplificata a responsabilità  limitata e del Comune dove èsituata la sede della società , nonchè dei Comuni in cui si trovano le eventuali sedi secondarie;
– l’ammontare del capitale sociale, che non deve essere inferiore a un euro e che deve essere risultare versato al momento della costituzione della società ;
– l’oggetto sociale;
– la quota di partecipazione di ciascun socio;
– le norme relative al funzionamento della società ;
luogo e data di sottoscrizione.

FORME GIURIDICHE E TIPI DI SOCIETà€ SVIZZERE

L’atto costitutivo completo delle suddette informazioni deve essere poi depositato dagli amministratori presso il registro delle imprese. Entro i successivi quindici giorni l’ufficiale del registro provvede ad effettuare l’iscrizione, previa verifica dei requisiti previsti per la costituzione di tale società .