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Trasferire i propri beni all’impresa (I)

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Una delle norme fiscali pi๠interessanti per chi esercita l’attività  di impresa èla possibilità , offerta dall’art. 65 comma 3-bis del DPR 917/1986 (Testo Unico dell’Imposta sui Redditi), di far passare i beni dell’imprenditore dalla sfera privata a quella aziendale.

Questo gli consente di dedurre dal reddito imponibile i relativi costi, nè pi๠nè meno che se i beni in questione fossero stati acquistati direttamente presso terzi nel corso dell’attività  d’impresa.

Il meccanismo, assolutamente conveniente, richiede perಠil rispetto di alcuni requisiti: innanzitutto, esso riguarda esclusivamente l’imprenditore individuale;


sono del tutto esclusi dal beneficio sia le società  e gli enti di ogni tipo che i liberi professionisti.
In secondo luogo, deve trattarsi esclusivamente di beni effettivamente inerenti l’attività  d’impresa: non si possono certo scaricare le spese del divano di casa oppure quelle di un computer di tipo desktop installato nella propria abitazione, lontano dalla sede dell’azienda.

In caso di utilizzo promiscuo, secondo le regole generali, la deducibilità  èridotta al 50%.

In terzo luogo, il discorso riguarda solamente i beni strumentali ad utilizzo pluriennale e non quelli di consumo: quindi, semaforo verde per arredamento, veicoli o strumenti elettronici, mentre non c’ niente da fare per la cancelleria o l’attrezzatura minuta.


Una volta individuati, dunque, quali sono i beni che rispettano rigorosamente tutti questi requisiti e che si puಠscegliere di far passare nella privilegiata categoria dei “beni d’impresa”, si puಠattuare il meccanismo stabilito dal legislatore, che approfondiremo nella prossima puntata.

àˆ bene perಠprecisare subito che il discorso riguarda solo la deducibilità  ai fini IRPEF e, di riflesso, IRAP: non puಠriguardare invece l’IVA, che èdel tutto indetraibile e costituisce quindi componente accessoria del costo.