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Quando spetta l’agevolazione in caso di ristrutturazione del box?

Una guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce molti aspetti legati alle agevolazioni economiche per l’acquisto di un box auto. Nella guida si prova a rispondere alla domanda: in caso di acquisto di un box, quando spetta l’agevolazione?Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già  realizzati. Sono due situazioni diverse in cui èpossibile accedere ad un piccolo sconto.

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Questo scrive l’Agenzia delle Entrate specificando che la condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione à¨, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Insomma si deve trattare di un box inserito come pertinenza della prima casa. Ci sono tuttavia dei casi particolari che vale la pena elencare. Eccoli riassunti dall’Erario nella Guida:

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se èstato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non èancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione puಠessere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).