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Sconto Irpef per giornalisti che lavorano di notte

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010, su richiesta di una casa editrice che opera nel settore dell’informazione, ha chiarito che l’agevolazione Irpef introdotta dal Dl 93/2008 a favore delle aziende si applica anche alle retribuzioni degli operai e degli impiegati dalle case editrici che stampano e producono giornali, per quanto riguarda il lavoro articolato su turni.

La casa editrice, in particolare, ha chiesto di sapere se l’imposta sostitutiva del 10% deve essere applicata anche sulle retribuzioni del poligrafici che lavorano di notte e dei giornalisti che lavorano dopo le 23.


In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per poter applicare l’agevolazione ènecessario che l’orario di lavoro adottato sia necessario al fine di migliorare l’efficienza organizzativa, i risultati economici e il mantenimento della competitività  da parte dell’azienda.

Nel caso in esame, dunque, la ripartizione delle ore di lavoro su turni risulta vantaggiosa per l’intero sistema produttivo in quanto consente che al mattino arrivino nelle edicole giornali con notizie aggiornate e che le agenzia di stampa siano aggiornate al minuto. Il bonus, dunque, èsteso ai dipendenti non turnisti che lavorano di notte e anche a quelli che svolgono lavoro notturno soltanto occasionalmente, proprio come accade nel caso dei giornalisti che possono quindi usufruire dello sconto Irpef quando lavorano dopo le ore 23.

L’imposta sostitutiva puಠessere applicata su un importo massimo di 6.000 euro all’anno, a condizione perಠche il datore di lavoro, nello spazio del Cud riservato alle annotazioni, dichiari che l’orario svolto dal dipendente ha comportato benefici al sistema economico aziendale.