Home » Scomputo delle ritenute, al via l’autocertificazione

Scomputo delle ritenute, al via l’autocertificazione

avvocato

La risoluzione n.68/2009 dell’Agenzia delle Entrate ècertamente destinata ad essere riportata sui manuali di diritto tributario, poichè pone fine ad un problema antico e che aveva destato i malumori di migliaia e migliaia di contribuenti nel corso degli anni.

Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.


In sede di dichiarazione dei redditi queste ritenute, che costituiscono veri e propri acconti sull’IRPEF dovuta, sono ovviamente da scomputare dal debito d’imposta complessivo; ma, per farlo, risulta necessario dimostrare di aver subito effettivamente queste ritenute, e per molti anni l’unica prova possibile èstata la certificazione che il committente deve emettere entro il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 4, commi 6-bis e 6-ter del DPR 600/1973).


Percià², laddove il committente fosse venuto meno a tale suo obbligo (cosa frequentissima), la ritenuta subita risultava indimostrabile e il contribuente si trovava a dover pagare una seconda volta a causa di una violazione non sua.

Ora il discorso cambia radicalmente: l’Agenzia riconosce una seconda strada percorribile come alternativa alla prima. Il contribuente, infatti, puಠemettere un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) in cui dichiara sotto la sua responsabilità  di aver subito la ritenuta, allegando come prove la fattura emessa – purchè in essa sia indicato il valore della medesima ritenuta – sia l’estratto conto bancario o altro documento da cui risulta l’incasso netto percepito.

Ovviamente il contribuente deve dichiarare sotto la sua responsabilità  che l’ammontare della ritenuta non sia stato da lui percepito in un secondo momento.

Il cittadino deve perಠstare molto attento a non abusare di questa possibilità : le autocertificazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.