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Riaddebito fra professionisti delle spese comuni

Capita frequentemente che i lavoratori autonomi, soprattutto se giovani e squattrinati, prendano in comune uno stesso appartamento da usare come ufficio. La loro non èun’associazione professionale: ognuno opera per proprio conto e con propria partita IVA.

Le spese comuni sono ripartite in parti uguali o secondo altri parametri, come la dimensione delle stanze; tali spese comuni consistono in genere nelle bollette dell’elettricità , dell’acqua o del gas, nelle spese condominiali, nelle pulizie e talvolta nello stipendio della segretaria.


In genere, l’organizzazione èla seguente: uno dei professionisti s’intesta le varie utenze e paga l’intero ammontare, per poi riaddebitare ai coinquilini le quote di competenza.
Come va trattata questa ripartizione dal punto di vista fiscale? L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito in pi๠occasioni.

I riaddebiti devono essere regolarmente fatturati, e la somma riaddebitata èintegralmente imponibile ai fini IVA, con l’aliquota del 20%. Va notato come non abbia alcuna importanza se gli importi delle bollette originarie erano in tutto o in parte imponibili, esenti o esclusi.
Il quadro IVA èdunque molto semplice; pi๠complesso èinvece il discorso dell’IRPEF e delle altre imposte dirette.

Secondo l’Agenzia, gli importi riaddebitati non sono ricavi, bensଠriduzioni di una parte dei costi sostenuti a suo tempo. Se aritmeticamente non cambia nulla, fiscalmente èmolto differente, giacchè i ricavi sono integralmente imponibili mentre i costi sono talvolta deducibili solo in percentuale.


Quando invece la bolletta originaria e la relativa fattura di riaddebito sono emesse a fine anno e il pagamento del collega arriva invece l’anno successivo, muta il ragionamento da seguire. Contabilizzando la bolletta, la quota di competenza dei colleghi va considerata non come un costo ma come un credito; e quando si avrà  l’incasso, esso non avrà  rilevanza reddituale, trattandosi dell’estinzione di un credito.