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Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.


Bisogna cioèagire come se, per quell’anno, al “forfettino” non si fosse aderito affatto.
Infine, va ricordato che agli aderenti al regime contabile delle nuove iniziative il legislatore ha attribuito un’ulteriore agevolazione: essi hanno la possibilità  di ottenere un tutoraggio gratuito da parte dell’Agenzia delle Entrate, purchè se ne faccia richiesta al momento dell’apertura dell’attività . In questo caso, infatti, si ha diritto all’assistenza di un funzionario pubblico che assiste il contribuente per ogni adempimento fiscale.


Il tutoraggio, perà², puಠavvenire esclusivamente per via telematica. In questo senso, l’aderente al “forfettino” deve provvedere a dotarsi delle necessarie apparecchiature informatiche. Gli viene comunque riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute a questo scopo, fino ad un limite massimo pari a € 309,87.