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Ravvedimento operoso cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 4 giugno scorso ha chiarito che possono usufruire del regime della cedolare secca anche coloro che durante lo scorso anno hanno omesso di effettuare il dovuto versamento a titolo di acconto.

In tal caso, infatti, il contribuente potrà  usufruire del regime agevolato ricorrendo al ravvedimento operoso, ossia regolarizzando i versamenti omessi e corrispondendo al contempo le sanzioni dovute e i relativi interessi. Per le sanzioni, in particolare, dovrà  essere utilizzato il codice tributo 8913 mentre per gli interessi il codice tributo 1992.

CODICI CEDOLARE SECCA MODELLO F24

Per quanto riguarda gli adempimenti nel confronti dell’inquilino, ricordiamo a riguardo che in base a quanto stabilito dall’art.3 del D.Lgs. 23/2011 l’opzione di adesione al regime della cedolare secca non èvalida se manca la preventiva comunicazione all’inquilino. Tuttavia, in considerazione che èpossibile optare per la cedolare secca in relazione all’anno 2011 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2012, con la stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tal caso il conduttore deve inviare la comunicazione all’inquilino entro il 1° ottobre 2012 (leggi “Fac-simile comunicazione cedolare secca“)

COME REVOCARE LA CEDOLARE SECCA

Il locatore che decide di optare per la cedolare secca, come già  noto, non puಠapportare alcuna variazione al canone di locazione, compresa quella di aggiornamento in base alla variazione rilevata dall’Istat. A fronte di cià², dunque, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, qualora il locatore decida di optare per la cedolare secca ricorrendo al ravvedimento operoso, dovrà  dovrà  essere restituito l’eventuale aggiornamento già  percepito.