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Ravvedimento, 3 casi di correzione delle dichiarazione – I parte

Fare una dichiarazione dei redditi e farla per bene non èsempre facile. Per questo capita che alla fine dei giochi molti contribuenti si trovino a chiedere il ravvedimento, a correggere i dati forniti al fisco al fine di pagare correttamente le tasse. Ecco i tre casi citati dal fisco per il ravvedimento. 

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni - Caso n. 1

Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione. Successivamente si accorge di aver commesso un errore nella compilazione. Ipotizziamo si tratti di un errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale, di un errore, cioà¨, rilevabile solo mediante attività  di controllo sostanziale (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni).

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa.
In questo caso, alla luce della nuova disciplina, la sanzione da prendere come riferimento ai fini del ravvedimento èquella prevista dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997, concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un’ipotesi di infedele dichiarazione; violazioni nelle quali puಠascriversi anche quella dell’infedeltà  dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

Tale sanzione sarà  quella da prendere come riferimento anche per la regolarizzazione della propria posizione qualora il contribuente riceva una lettera di compliance, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

In questi casi, la sanzione dovuta per il ravvedimento èridotta ad 1/9 del minimo (lettera a-bis, comma 1, articolo 13, Dlgs 472/1197). Inoltre, se dalla dichiarazione integrativa risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto (o l’utilizzo di un credito in misura superiore a quello spettante), il contribuente deve versare la relativa differenza e gli interessi (calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento). Conseguentemente, èdovuta la sanzione per omesso versamento (pari al 30%), che a sua volta puಠessere ravveduta e versata in misura ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.