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Quando presentare la dichiarazione ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata al comune in cui èubicato l’immobile soggetto a tale imposta nei casi in cui siano avvenute delle modificazioni soggettive ed oggettive dovute a riduzioni d’imposta e che hanno dato luogo ad una diversa determinazione dell’imposta, nonchè nel caso in cui tali modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La normativa, in particolare, prevede che tale dichiarazione deve essere presentata in determinati casi, ovvero:


Quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta. Tali fattispecie sono individuate dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e pi๠nel dettaglio riguardano i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non èstato utilizzato il MUI. In altre parole si tratta dei casi in cui gli immobili sono ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Quando il comune non èin possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Le fattispecie pi๠frequenti e pi๠significative sono quelle in cui: l’immobile èstato oggetto di locazione finanziaria; l’immobile èstato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; il terreno agricolo èdivenuto area fabbricabile o viceversa; l’area èdivenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l’immobile èassegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà  indivisa), in via provvisoria; l’immobile èassegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà  indivisa oppure èvariata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; l’immobile èstato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità , istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; èintervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; èintervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie; l’immobile èstato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; l’immobile èstato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.