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Pagamenti sospesi per i terremotati

Nei Comuni che hanno subito danni a seguito del terremoto del 20 maggio scorso, èin vigore la sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti tributari, compresi quelli relativi alle cartelle emesse dagli agenti di riscossione.

Pi๠nel dettaglio, la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 20 maggio e il 30 settembre e ha come destinatarie le persone fisiche e i soggetti diversi, compresi i sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio risiedevano o avevano la sede operativa o legale nei Comuni che hanno subito danni a causa del terremoto.

MODELLO F24 EP E CODICI TRIBUTO IMU

Tali Comuni sono stati individuati dal dipartimento della Protezione Civile e inseriti in un apposito elenco allegato al decreto ministeriale del 1 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno. L’elenco comprende territori che rientrano nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1,5 MILIONI DI EURO ALLE AZIENDA DANNEGGIATE DAL SISMA

Tale sospensione, tuttavia, non opera in automatico ma deve essere richiesta dai contribuenti tramite apposita domanda a cui deve essere allegata una dichiarazione di inagibilità  della propria casa, studio professionale o azienda. Non èinvece possibile ottenere un rimborso per le imposte già  versate e relative al periodo oggetto della sospensione. Attraverso un successivo decreto del MEF verranno stabilite le modalità  per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi.

L’elenco dei comuni danneggiati che rientrano nell’elenco stilato dalla Protezione Civile e verso i quali opera la sospensione puಠessere consultato cliccando qui.