Home » Obbligo del contraddittorio per redditometro

Obbligo del contraddittorio per redditometro

Partirà  da marzo il cosiddetto redditometro, ossia la nuova forma di accertamento basata su uno specifico software che verificherà  la congruenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e le spese da lui stesso sostenute.

Una delle particolarità  di questa nuova forma di accertamento definito “sintetico” èche la normativa prevede l’obbligo del contraddittorio, in altre parole èobbligatorio instaurare il contraddittorio prima dell’atto di rettifica, contrariamente alla precedente disciplina che prevedeva la facoltà  del contribuente di giustificare l’incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.


La normativa, in particolare, prevede che prima dell’instaurazione del contraddittorio l’ufficio, in caso di incongruenza dei dati, inviti il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento (cosiddetta partecipazione del contribuente). Se le nuove informazioni fornite dal contribuente non sono reputate sufficienti, l’ufficio prima di avviare il controllo dovrà  emettere l’invito al contraddittorio da accertamento con adesione (contraddittorio).

La modifica apportata alla disciplina pare abbia anche mutato il principio su cui si fonda la norma. Prima delle modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, infatti, la Cassazione aveva stabilito che l’accertamento fosse basato su una presunzione legale relativa, con l’onere della prova a carico del contribuente. Lo stesso orientamento sembrerebbe confermato anche dopo le modifiche, per via dell’obbligo del contraddittorio, durante il quale il contribuente deve fornire la prova contraria dell’incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. Tuttavia l’obbligo della partecipazione del contribuente porta a pensare che l’accertamento sintetico in realtà  si basa su una presunzione semplice, per via del fatto che non si èpi๠in presenza di un fatto noto fissato dalla legge per individuare fatto presunto.