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L’IRAP non èdovuta se lo studio non ècomplesso

In materia fiscale c’èsempre da imparare qualcosa per le imprese che, se non si aggiornano sulle ultime normative, potrebbero incorrere in sanzioni pecuniarie oppure in pagamenti fuori misura nei confronti dell’Erario.

La normativa che andiamo ad analizzare riguarda l’IRAP, l’imposta regionale per le attività  produttive che non deve essere versata da tutti i possessori di partita IVA, non deve essere cioèversata da tutti i lavoratori autonomi. Per capire se ènecessario pagare questa tassa c’èda chiedersi se siamo in presenza di un’attività  imprenditoriale, indipendentemente della natura giuridica del professionista.

La legge, infatti, stabilisce il lavoratore autonomo che non ha uno studio complesso èsonerato dal pagamento dell’IRAP che al contrario èdovuta se il professionista si avvale delle collaborazione di soggetti terzi retribuiti per il lavoro svolto. Sembra semplice ma ci sono ulteriori specificazioni. L’Erario precisa che per l’applicazione dell’IRAP ènecessario che sussista un’organizzazione di tipo imprenditoriale e per rilevarla non èsufficiente tenere conto del mezzo giuridico o della forma societaria tramite cui èattuata. Anche dei professionisti infatti, possono rendersi protagonisti di uno svolgimento complesso della loro attività .

Quella da lavoro autonomo esclusa dal pagamento dell’IRAP èquella non autonomamente organizzata. Si precisa inoltre che si parla di attività  autonomamente organizzata quando il contribuente:

1. usa beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività  in assenza di organizzazione;
2. si avvale della collaborazione occasionale di altri soggetti.

La questione èstata esplicitata in modo preciso dalla sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 – Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia dal tema “Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività  e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui”.