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Lavori in casa, scegliere tra aliquota ordinaria e agevolata

Il Testo Unico per l’Edilizia raggruppa e definisce i lavori in cinque categorie e grazie ad una disambiguazione del termine “straordinario”, una legge successiva, precisa quando èpossibile applicare l’IVA ordinaria al 22% e quando quella straordinaria al 10%. 

Secondo il Testo Unico, i lavori edili sono disivibili in cinque categorie base:

  1. lavori di manutenzione ordinaria;
  2. lavori di manutenzione straordinaria;
  3. lavori di recupero e restauro conservativo;
  4. lavori di ristrutturazione edilizia;
  5. lavori di ristrutturazione urbanistica.

In una ristrutturazione edilizia la Circolare del Ministero delle Finanze 24 febbraio 1998, n. 57 indica le caratteristiche di riferimento per la classificazione tra i lavori ordinari o straordinari. In pi๠nel 1999 ècaduta la distinzione tra piccoli e grandi interventi edilizi, fino a quel momento rilevante per l’individuazione dell’aliquota fiscale da applicare.

Oggi l’IVA agevolata in edilizia al 10% si applica per i tutti i lavori realizzati su fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata” e in particolare in questi casi:

  1. Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purchè la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  2. Acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purchè la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  3. Acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  4. Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.