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IRAP, fughe in avanti e retromarce sull’inerenza

pagamento irap

L’Agenzia delle entrate èstata costretta ad una precipitosa retromarcia sul tema dell’inerenza dei costi ai fini IRAP.

Occorre una piccola cronistoria: quando l’imposta fu introdotta (1997), si decise che i costi sarebbero risultati deducibili secondo le stesse regole previste per l’imposta sui redditi.


A partire dal periodo d’imposta 2008, perà², si decise per i soggetti IRES di dare dignità  autonoma alla base imponibile IRAP e di considerare deducibili i costi semplicemente quando imputati a bilancio nelle voci corrispondenti all’attività  caratteristica dell’impresa, che fornisce il presupposto dell’imposta.

Percià², se in bilancio trovassimo 1.000 euro di spese telefoniche, quello sarebbe l’importo deducibile ai fini IRAP, mentre ai fini IRES potremmo dedurre solo l’80% (ottocento euro) giacchè il Testo Unico presume un’inerenza, appunto, dell’ottanta percento di questo tipo di costi, laddove il 20% si ritiene non inerente in quanto sostenuto a titolo privato.


Sennonchè, la circolare 36/2009 emessa pochi giorni addietro ha suscitato un polverone: l’Agenzia delle Entrate ha nella sostanza affermato che per considerarsi inerenti ai fini IRAP, tali costi (come anche le spese automobilistiche, le spese di rappresentanza eccetera) andavano assunti con le stesse limitazioni previste per l’imposta sui redditi, dovendo il contribuente dimostrare l’inerenza dell’eccedenza per poterla dedurre.

Tutte le associazioni di categoria hanno contestato pesantemente quest’interpretazione, cosicchè l’Agenzia, dopo pochissimi giorni, ha emesso una nuova circolare (39/2009) in cui ha praticamente fatto marcia indietro.

Essa ha infatti affermato che imputare quei costi in bilancio – applicando correttamente i principi contabili – comporta di fatto assumerne l’inerenza all’attività  d’impresa, perciಠl’Agenzia puಠcontestare quei costi (con l’onere della prova a proprio carico) solo dimostrando la scorretta applicazione dei principi contabili stessi.
Ma in questo discorso, le norme del Testo unico dell’Imposta sui Redditi non centrano pi๠nulla.