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Imposta di registro locazioni

I contratti di affitto dei beni immobili devono essere registrati presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite modalità  telematica entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto stesso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui questo preveda una durata della locazione inferiore a 30 giorni.

Nel caso in cui non si sia scelto di optare per il regime della cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro, il cui ammontare dipende dal tipo di immobile affittato e dal canone di locazione, fermo restando un versamento minimo di 67 euro. In particolare:

DETRAZIONI IMU SEMPRE PIà™ A RISCHIO

– fabbricati ad uso abitativo: 1% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità ;
– fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo se la locazione èffettuata da soggetti passivi Iva, mentre negli altri casi èpari al 2% del canone annuo;
– fondi rustici: 0,50% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità ;
– altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità .

CALCOLO RENDITA CATASTALE IMMOBILE

àˆ poi prevista una sorta di sconto per chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto, consistente in una detrazione dall’imposta dovuta di ammontare pari alla metà  del tasso di interesse legale (attualmente pari al 2,5%), moltiplicato per il numero delle annualità . In questo caso, qualora il contratto dovesse essere risolto anticipatamente, si ha diritto ad ottenere il rimborso della somma versata per le annualità  successive rispetto a quella in corso.

Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.