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Il consenso per la trasmissione dei dati personali

Se sono dati personali èchiaro che l’interessato debba dare il consenso per il trattamento. Sembra un assunto semplice ma poi alla fine c’èbisogno della giurisprudenza che ci ricorda il da farsi. Non èun caso che sull’argomento sia intervenuta di recente anche la Corte UE. 

La domanda che èarrivata alla Corte UE verte sull’interpretazione dell’articolo 124 TFUE e degli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE che riguarda le persone fisiche e il trattamento dei dati personali nonchè la libera circolazione di dati stessi.

Alcuni contribuenti si sono scagliati contro la Cassa nazionale malattie e contro l’amministrazione tributaria rumena per il trattamento di alcuni dati fiscali personali. Cosa ha detto la Corte UE?

La valutazione della Corte UE

Al riguardo, la Corte UE rileva che i dati fiscali trasmessi alla Cassa dall’Amministrazione tributaria costituiscono dati personali, poichè si tratta di informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
La loro trasmissione da parte dell’Amministrazione tributaria, organismo incaricato della gestione della base di dati che li contiene, e il loro susseguente trattamento da parte della Cassa presentano pertanto carattere di ‘trattamento di dati personali’ ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della stessa direttiva. Sulla base del capo II della direttiva 95/46, intitolato “Condizioni generali di liceità  dei trattamenti di dati personali”, ad eccezione delle deroghe ammesse dall’articolo 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme, da un lato, ai principi relativi alla qualità  dei dati enunciati all’articolo 6 di quest’ultima e, dall’altro, a uno dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’articolo 7 della stessa direttiva.
Inoltre, il responsabile del trattamento dei dati, o il suo rappresentante, èsoggetto a un obbligo d’informazione le cui modalità , enunciate agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46, variano a seconda che i dati siano, o non siano, stati raccolti presso la persona interessata, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell’articolo 13 della medesima direttiva.
La condizione del trattamento leale dei dati personali prevista all’articolo 6 della direttiva 95/46 obbliga un’amministrazione pubblica a informare le persone interessate della trasmissione di tali dati a un’altra amministrazione pubblica che li tratterà  in qualità  di destinataria di detti dati.