Home » Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.


Ben diverso, e molto pi๠complesso, èil discorso relativo all’imposta sui redditi: la plusvalenza, infatti, èper il cedente un reddito a tutti gli effetti, e come tale èsoggetta a tassazione.
Ma come si calcola la plusvalenza? Per determinarla occorre prendere in considerazione il corrispettivo per la cessione e sommarlo alle passività  aziendali; a questo risultato, occorre poi sottrarre il valore delle attività . Naturalmente, attività  e passività  sono determinate sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti, e quindi mediante l’applicazione delle ordinarie regole sul reddito d’impresa.
Il calcolo indicato puಠanche portare ad un risultato negativo, definito minusvalenza. Essa èintegralmente deducibile dal reddito, nel periodo d’imposta di competenza: una regola molto semplice, dunque.


Quando invece èpresente una plusvalenza, la sua tassazione puಠavvenire secondo tre strade diverse. à‰ bene dunque che il contribuente si informi attentamente sulla sua condizione e sulla normativa applicabile, per individuare il metodo di tassazione pi๠conveniente.
Possiamo distinguere infatti fra tassazione ordinaria, rateale e separata.