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Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.


Cosicchè, ogni anno solo una quota della plusvalenza si sommerà  agli altri redditi, e in questo modo il sistema delle aliquote progressive non lo danneggerà  pi๠di tanto.
Se, infine, il cedente èun soggetto IRPEF che deteneva l’azienda da almeno cinque anni prima della cessione, l’ultima alternativa consentita èdi ricorrere alla tassazione separata. In questo modo, la plusvalenza non èdestinata a sommarsi con gli altri redditi bensଠètassata a parte, con l’applicazione di un’aliquota determinata mediante un calcolo molto complesso e comunque solitamente conveniente.


Rimane un’ultima questione di rilievo da segnalare: il cessionario risponde in solido col cedente di tutte le sanzioni relative alle violazioni fiscali inerenti l’azienda compiute nell’anno della cessione o nel biennio precedente. Gli èperಠconcessa una scappatoia: egli puà², prima della cessione, chiedere all’Agenzia delle Entrate di redigere un elenco di tutte le violazioni di cui trattasi: egli sarà  dunque corresponsabile solamente di quelle elencate, e non di eventuali altre.
Inoltre, se l’Agenzia non rispondesse entro quaranta giorni dalla richiesta, il cessionario èliberato completamente.