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Dichiarazione dei redditi soggetto defunto

Gli eredi sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del familiare scomparso nel corso del 2010 o entro febbraio 2011.

In questo caso i termini previsti per la presentazione della dichiarazione sono gli stessi, ossia entro il 30 giugno se la dichiarazione viene presentata in forma cartacea o entro il 30 settembre se la dichiarazione viene presentata per via telematica. Anche per i versamenti (che ovviamente riguardano solo il saldo e non anche gli acconti 2011) vanno rispettati i termini ordinari, ovvero il 16 giugno oppure il 18 luglio con un incremento dello 0,40%.


Nel caso in cui, invece, il decesso sia avvenuto dopo febbraio 2011, le scadenze subiscono una proroga di sei mesi. Slitta quindi al 16 dicembre la scadenza relativa ai versamenti, al 2 gennaio la scadenza relativa alla presentazione del modello Unico in forma cartacea e al 31 marzo 2012 la scadenza prevista per la presentazione del modello Unico per via telematica.

Per le persone decedute non èpossibile procedere alla dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del modello 730, anche se il soggetto defunto era solito utilizzare tale modello. In questo caso, infatti, la dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente fatta mediante la compilazione e la presentazione del modello Unico.

In tale modello, in cui devono esser indicati nel frontespizio i dati del defunto e nello spazio riservato alla persona che presenta la dichiarazione i dati di uno degli eredi, gli aventi causa hanno anche la possibilità  di far valere il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal defunto nel corso dell’anno precedente e non rimborsato dal sostituto d’imposta a causa del decesso.