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Decadenza dal regime dei contribuenti minimi

euro

Si ègià  accennato che chi ha i requisiti per accedere al regime agevolato puಠcomunque rinunciarvi optando espressamente per il regime ordinario.

Ci sono perಠanche varie ipotesi in cui un soggetto decade per legge dall’applicazione del “forfettone”, allorchè viene meno uno o pi๠dei citati requisiti.

Nella generalità  dei casi, la decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo.


Percià², chi, nel corso di un anno in cui applica il regime dei “minimi”, effettua anche una sola cessione all’esportazione, paga una singola prestazione di lavoro dipendente o assimilato, esegue operazioni rientranti in uno dei regimi fiscali speciali, trasferisce la residenza all’estero, diviene socio di società  di persone o di Srl, acquista beni strumentali tali da superare il limite triennale di quindicimila euro oppure percepisce compensi o ricavi per oltre trentamila euro, dall’anno dopo èobbligato ad applicare il regime ordinario.


Se perಠi compensi o ricavi non solo superano i trentamila euro ma anche la soglia di quarantacinquemila, oppure se si indica erroneamente l’IVA anche in una sola fattura, la decadenza opera già  con effetto retroattivo dal primo gennaio dell’anno in corso.
Ciಠsignifica che occorrerà  regolarizzare rapidamente la propria posizione, sia provvedendo a compilare i registri delle cessioni e degli acquisti, sia a fare i calcoli per le liquidazioni IVA periodiche.

In particolare, l’IVA sugli acquisti compiuti nell’anno diventerà  improvvisamente detraibile, secondo le regole tradizionali, mentre dai corrispettivi ottenuti occorrerà  scorporare la quota corrispondente all’imposta sul valore aggiunto. Percià², se si fosse emessa una fattura da 120 euro, con la decadenza 20 euro di quel ricavo “si trasformano” di colpo in imposta a debito verso l’Erario.

La regolarizzazione degli adempimenti andrà  eseguita entro la prima scadenza utile, secondo il calendario fiscale ordinario.