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Credito IVA società  di comodo

Se una società  risulta “di comodo” al test di operatività , non subisce conseguenze solo dal punto di vista dell’imposta sul reddito: anche per quanto concerne l’IVA si hanno conseguenze importanti.
La finalità  èquella di contrastare le indebite compensazioni dell’imposta sul valore aggiunto, soggette negli anni a numerose norme di contrasto.


In particolare, èstabilito che le società  che risultano non operative non possono nè richiedere a rimborso l’eventuale credito IVA che dovesse emergere in dichiarazione, nè compensarlo con altre imposte o contributi previdenziali all’interno del modello F24.

L’unica possibilità  di impiego di tale credito, dunque, èsolo nelle compensazioni interne, e cioènelle liquidazioni periodiche della stessa IVA. àˆ anche ammessa la compensazione esterna, in F24, ma solo con IVA a debito (per le altre imposte, come detto, non èpossibile).

Il divieto che incombe sul credito IVA lo riguarda per intero. Non ha alcuna rilevanza, infatti, se esso ècostituito, in tutto o in parte, da crediti sorti in periodi d’imposta precedenti.

La limitazione descritta rimane in vigore per tutti gli esercizi in cui rimane la condizione di non operatività : quando questa venisse meno, il credito tornerà  liberamente compensabile o rimborsabile.


Ma c’ un’altra norma da considerare: se la società  dovesse risultare non operativa per tre esercizi consecutivi e se durante gli stessi non fatturasse operazioni rilevanti ai fini IVA per ammontare pari almeno ai ricavi presunti determinati col test di operatività , il credito IVA ècompletamente azzerato, perduto per sempre.

In presenza di circostanze oggettive, perà², èpossibile chiedere la disapplicazione di tale norma presentando istanza di interpello, secondo la procedura già  descritta in un precedente articolo.