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Controlli sostanziali sulle dichiarazioni (II)

agenzia delle entrate

Una volta selezionate le persone fisiche e giuridiche da sottoporre a controllo sostanziale, l’Agenzia delle Entrate ha un lasso di tempo relativamente elevato per far partire gli accertamenti: il termine ultimo èinfatti il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui fu inviata la dichiarazione, prorogato di un ulteriore anno se la stessa non èstata inviata affatto oppure èdichiarata nulla.


La dichiarazione, in particolare, ènulla in tre ipotesi. Innanzitutto, se essa èredatta su un modello diverso da quello ministeriale: impensabile, per esempio, che una società  dichiari i suoi redditi non sul Modello UNICO ma con una tabella inventata dal contribuente stesso, anche se fosse esatta nei contenuti.


La dichiarazione ènulla, inoltre, se èinviata oltre i novanta giorni successivi alla scadenza di legge (se viene inviata entro novanta giorni, invece, ècomminata una sanzione ma la dichiarazione èvalida).
La nullità , infine, si ha quando essa non èstata firmata dal contribuente, problema oggi quasi superato dato che le dichiarazioni sono quasi tutte inviate telematicamente.

Inoltre questa forma di nullità  èsanabile, dato che, in caso di dichiarazione non sottoscritta, l’Amministrazione Finanziaria invita il contribuente a recarsi presso i suoi uffici ad apporre la firma, e solo se dopo trenta giorni il cittadino non ha ancora adempiuto la dichiarazione diviene irrevocabilmente nulla.

Va inoltre ricordato che tutti i termini indicati sono raddoppiati se sono stati commessi reati tributari (discorso applicabile anche per i controlli automatici e formali) e che, inoltre, le stesse scadenze riguardano soltanto l’avvio delle verifiche, ma nulla esclude che, una volta cominciate, esse si trascinino in avanti per anni e anni.