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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quinta parte)

soldi

Negli articoli precedenti, abbiamo affrontato tutte le questioni principali relative ai calcoli per la base imponibile dell’imposta sostitutiva che grava sugli aderenti al “forfettone”.

Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.


àˆ stato deliberato, ad esempio, che le deduzioni forfetarie dal reddito d’impresa che l’articolo 66 del TUIR prevede per gli agenti di commercio e per gli autotrasportatori sono incompatibili col rigido criterio di cassa adottato dai contribuenti minimi: dunque queste deduzioni non sono da loro applicabili.

Un altro quesito, sempre inerente all’applicazione del principio di cassa, riguarda il come comportarsi se una certa spesa èsostenuta a rate. La risposta, se vogliamo, èpersino scontata: ogni rata concorre alla formazione della base imponibile dell’esercizio in cui èstata pagata, ognuna indipendentemente da tutte le altre.


Per quanto riguarda le perdite fiscalmente riconosciute che dovessero avanzare dall’esercizio precedente a quello di adesione al regime dei “minimi”, esse sono portate in diminuzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva secondo le ordinarie regole del riporto fissate dal TUIR; dunque, sono riportabili in avanti fino a cinque anni (o senza limiti se maturate nei primi tre esercizi di attività ).

In relazione, invece, alle perdite maturate proprio durante la permanenza nel “forfettone”, per esse si applicano le regole previste per i soggetti che producono redditi d’impresa in contabilità  ordinaria. Sicchè, anche queste perdite sono riportabili in avanti ad abbattere le future basi imponibili fino a cinque anni, o senza limiti temporali se maturate nei primi tre anni di attività .

àˆ un’autentica anomalia, visto che sarebbe stato pi๠intuitivo applicare le regole previste per chi èin contabilità  semplificata.