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Contribuenti minimi: i requisiti per l’accesso (I)

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Si èdetto che chi presenta i requisiti indicati dalla legge accede naturalmente al regime contabile dei contribuenti minimi senza particolari formalità . Ma quali sono questi fantomatici requisiti?

La legge ne indica diversi, e devono essere rispettati tutti congiuntamente per entrare nel mondo dei “minimi”.

Una delle principali critiche mosse periodicamente a tale regime contabile, peraltro, riguarda proprio le eccessive barriere all’ingresso, e sono presenti diverse iniziative parlamentari tese a ridurre i requisiti.


Al momento, comunque, le regole sono le seguenti. Per accedere al “forfettone”, occorre innanzitutto essere persone fisiche esercenti un’attività  di impresa, arte o professione. Le società  ed enti di ogni genere sono esclusi.

In secondo luogo, occorre che nel periodo d’imposta precedente non si siano percepiti compensi o ricavi superiori a trentamila euro; l’ammontare dei costi sostenuti non ha invece alcun rilievo, da questo punto di vista.


Se il periodo di riferimento era inferiore all’anno, occorrerà  ragguagliare la cifra indicata. Per esempio, se si apre la partita IVA il 2 dicembre e si desidera accedere dall’anno dopo al regime dei “minimi”, vanno considerati solo i trenta giorni in cui si èsvolta attività  d’impresa (2-31 dicembre) e dunque la soglia dei compensi da non oltrepassare diviene pari a € 2.465,75 (30.000 * 30 / 365).

I ricavi e i compensi vanno conteggiati rispettivamente secondo i criteri di competenza e di cassa proprie delle norme fiscali sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, secondo l’attività  svolta dal contribuente.

Nel conto non devono essere considerate le eventuali somme versate per adeguarsi ai parametri o agli studi di settore, nè ipotetici altri redditi (da lavoro dipendente, di capitale, fondiari ecc.) posseduti dal contribuente.