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Contribuenti minimi e IRAP, chiarimento sulle componenti pendenti

euro

I cosiddetti “contribuenti minimi” ammessi al nuovo regime contabile del “forfettone” a partire dal periodo d’imposta 2008 devono chiudere i conti col passato non solo per quanto riguarda l’imposta sui redditi ma – secondo le medesime regole – anche per l’IRAP.

La legge, infatti, stabilisce che alcune componenti reddituali, positive e negative, sono ripartite fra pi๠esercizi nel calcolo del reddito eseguito secondo le regole ordinarie: per esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni possono essere ripartite nella tassazione fino a cinque annualità .


Poichè queste regole sono perಠinesistenti nel regime dei “minimi”, la legge stabilisce che, in caso di passaggio al regime dei “minimi”, nell’ultimo anno in regime ordinario tutte le pendenze esistenti vadano liquidate in un colpo solo, secondo le seguenti regole: le componenti positive e negative rinviate dal passato sono sommate algebricamente, e se il risultato ènegativo si considera integralmente nel calcolo del reddito dell’anno, mentre se èpositivo esso si considera solo per la parte eccedente una franchigia pari a cinquemila euro.


Fino al periodo d’imposta 2007, tuttavia, le norme sulla ripartizione in pi๠esercizi di varie componenti erano applicabili anche in ambito IRAP (dal 2008 le cose sono cambiate). E per esse, tuttavia, la legge istitutiva del regime dei “minimi” ha taciuto, probabilmente per dimenticanza del legislatore.

Un contribuente, dunque, ha recentemente presentato un interpello per sapere il da farsi. All’istanza ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132/2009: secondo l’Agenzia, le medesime regole per chiudere le partite pendenti in ambito IRPEF sono applicabili anche per l’IRAP, anche se la legge parla solamente e testualmente di “formazione del reddito”.

In mancanza di altre norme, dunque, per analogia le regole IRPEF valgono anche per l’IRAP.