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Compensazione debiti tributari iscritti a ruolo

Una persona fisica o un’impresa che ha dei debiti iscritti a ruolo, per i quali èscaduto il termine ultimo di pagamento, non puಠsfruttare il meccanismo della compensazione tra i crediti e gli altri debiti non senza aver prima sanato la propria posizione.

Questo, infatti, èquanto prevede il Decreto Legge numero 78 del 2010 che sbarra la strada alle compensazioni se ci sono debiti iscritti a ruolo e scaduti nei termini per importi superiori ai 1.500 euro. Questo significa che prima il contribuente salda i debiti iscritti a ruolo scaduti, facendo decadere la preclusione alla compensazione dei crediti erariali, e poi potrà  sfruttare la compensazione per pagare in tutto o in parte altri debiti con crediti fiscali maturati.



RATEIZZAZIONE DEI DEBITI INPS: CIRCOLARE 106

Quella presente nel Decreto Legge numero 78 del 2010 èchiaramente una norma che appare palesemente ed oggettivamente legittima visto che il contribuente non puಠpensare di saldare i propri debiti tributari con dei crediti maturati quando poi ha ancora in sospeso un debito pregresso non saldato e addirittura iscritto a ruolo senza aver proceduto nei termini alla regolarizzazione della propria posizione.

COMPENSARE CREDITI VERSO LA P.A. CON DEBITI FISCALI

Quello delle compensazioni, specie ai fini Iva, èun tema spinoso visto che non sono stati di certo rari in questi ultimi anni i casi di società  fittizie che sfruttavano indebitamente i meccanismi della compensazione e della falsa fatturazione per maturare crediti inesistenti oppure per non pagare le tasse sfruttando proprio gli stessi oppure altri crediti illegittimamente maturati.