Questo, infatti, èquanto prevede il Decreto Legge numero 78 del 2010 che sbarra la strada alle compensazioni se ci sono debiti iscritti a ruolo e scaduti nei termini per importi superiori ai 1.500 euro. Questo significa che prima il contribuente salda i debiti iscritti a ruolo scaduti, facendo decadere la preclusione alla compensazione dei crediti erariali, e poi potrà sfruttare la compensazione per pagare in tutto o in parte altri debiti con crediti fiscali maturati.
► RATEIZZAZIONE DEI DEBITI INPS: CIRCOLARE 106
Quella presente nel Decreto Legge numero 78 del 2010 èchiaramente una norma che appare palesemente ed oggettivamente legittima visto che il contribuente non puಠpensare di saldare i propri debiti tributari con dei crediti maturati quando poi ha ancora in sospeso un debito pregresso non saldato e addirittura iscritto a ruolo senza aver proceduto nei termini alla regolarizzazione della propria posizione.
► COMPENSARE CREDITI VERSO LA P.A. CON DEBITI FISCALI
Quello delle compensazioni, specie ai fini Iva, èun tema spinoso visto che non sono stati di certo rari in questi ultimi anni i casi di società fittizie che sfruttavano indebitamente i meccanismi della compensazione e della falsa fatturazione per maturare crediti inesistenti oppure per non pagare le tasse sfruttando proprio gli stessi oppure altri crediti illegittimamente maturati.