L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio ha fornito i codici tributo che dovranno essere utilizzati...

► NOVITÀ MANOVRA FINANZIARIA 2011 LAVORATORI E IMPRESE
Tale contributo, introdotto al fine di cercare di fornire un ulteriore sostegno al risanamento dei conti pubblici, comporta un nuovo compito per i sostituti d’imposta, chiamati innanzitutto a calcolare la quota di reddito complessivo che supera i 300.000 euro, dopodichè dovranno applicare il contributo di solidarietà su tale porzione di reddito e, infine, dovranno poi dedurlo dal reddito complessivo su cui si calcola l’imposta totale.
Per consentire il versamento di tale contributo, dunque, come sopra anticipato, sono stati istituiti due nuovi codici tributo: “1618“, da utilizzare con il modello F24, e “145E“, da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che tali codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.
Per i lavoratori autonomi, ricordiamo, il versamento del contributo di solidarietà è previsto per giugno, mentre per i lavoratori dipendenti il sostituto d’imposta provvederà a trattenere il contributo e a versarlo all’erario in un’unica soluzione in occasione del conguaglio di fine anno.