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Codici tributo contributo di solidarietà 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012 ha fornito i codici tributo che dovranno essere utilizzati dai sostituti d’imposta per il versamento del cosiddetto contributo di solidarietà , ovvero un tributo introdotto dalla manovra-bis di Ferragosto e che prevede una tassazione del 3% sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro.

NOVITà€ MANOVRA FINANZIARIA 2011 LAVORATORI E IMPRESE

Tale contributo, introdotto al fine di cercare di fornire un ulteriore sostegno al risanamento dei conti pubblici, comporta un nuovo compito per i sostituti d’imposta, chiamati innanzitutto a calcolare la quota di reddito complessivo che supera i 300.000 euro, dopodichèdovranno applicare il contributo di solidarietà  su tale porzione di reddito e, infine, dovranno poi dedurlo dal reddito complessivo su cui si calcola l’imposta totale.

Per consentire il versamento di tale contributo, dunque, come sopra anticipato, sono stati istituiti due nuovi codici tributo: “1618“, da utilizzare con il modello F24, e “145E“, da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”.

NOVITà€ MODELLO CUD 2012

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che tali codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.

Per i lavoratori autonomi, ricordiamo, il versamento del contributo di solidarietà  èprevisto per giugno, mentre per i lavoratori dipendenti il sostituto d’imposta provvederà  a trattenere il contributo e a versarlo all’erario in un’unica soluzione in occasione del conguaglio di fine anno.