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Chiusura partita iva inattiva

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.72/E dell’11 luglio 2011 ha istituito il codice tributo per attuare il versamento, tramite modello F24, della sanzione dovuta dai titolari di partita Iva per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività , in base a quanto previsto dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dall’articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011.


I titolari di partita Iva che hanno cessato di svolgere la propria attività  e che hanno omesso di effettuare la relativa comunicazione entro i trenta giorni previsti dalla norma hanno quindi la possibilità  di sanare la propria posizione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 98/2011, ossia a partire dal 6 luglio 2011 e fino al 4 ottobre 2011.

[LEGGI] VERIFICA PARTITA IVA

La norma, dunque, offre a tali soggetti la possibilità  di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta di 129 euro, ossia pari ad 1/4 della sanzione minima. Nei confronti dei contribuenti interessati dalla norma e che non colgono l’opportunità  di sanare la propria posizione, l’Agenzia puಠprocedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva applicando una sanzione che puಠarrivare fino a 2.065 euro.

L’Agenzia delle Entrate attraverso la già  citata risoluzione ha precisato che nel compilare la delega di pagamento occorre indicare nella sezione “Contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare la lettera “R” nel campo “tipo”, il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”, il codice tributo 8110 nel campo “codice” e l’anno di cessazione dell’attività  nel campo “anno di riferimento”.