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Casi particolari di rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, andando a spulciare i testi di numerose circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni passati, ha tratto una serie di indicazioni da applicarsi in casi particolari, che si possono ritenere utili anche per la nuova procedura di rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Vediamo dunque le situazioni pi๠interessanti e frequenti. Innanzitutto, l’imposta sostitutiva (o la prima rata) va versata entro il 31 ottobre. Cosa avviene se nel frattempo il bene rivalutato èstato ceduto?


Ebbene, non ci sono particolari problemi se si tratta di partecipazioni sottoposte al regime fiscale detto “della dichiarazione” (con tassazione, cioà¨, nella successiva dichiarazione dei redditi), mentre il discorso cambia nei casi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito” (con imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza applicata da un intermediario finanziario). In questi ultimi casi, dunque, il processo di rivalutazione e quindi il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione vanno conclusi prima della cessione delle partecipazioni.

Il caso dei terreni èpi๠semplice: non èmai ammesso rivalutare un terreno già  ceduto, giacchè il valore rivalutato èla base per le imposte legate alla cessione (registro, ipocatastali…). Quindi, se si vuole rivendere un terreno, occorre portare a termine la rivalutazione e pagare l’imposta sostitutiva prima dell’atto di cessione.


Altre circolari estendono la portata della procedura: èconsentito rivalutare anche solo la nuda proprietà  dei beni o solo il diritto d’usufrutto, nonchè soltanto una parte dei beni posseduti (per esempio rivalutare una data particella catastale e non quella confinante).
In caso di comproprietà , ogni titolare decide per sè ma la perizia va comunque eseguita sull’intero bene.
In caso di pi๠beni, si puಠversare l’imposta sostitutiva cumulativamente, purchè nella successiva dichiarazione si distinguano i singoli beni interessati.