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Borse di studio post-lauream esenti da Irpef

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 120/E del 22 novembre, ha chiarito che alle borse di studio assegnate per attività  di ricerca post-lauream, anche senza dottorato, viene applicato il regime di esenzione dall’Irpef.

L’intervento èstato reso necessario dalla poca chiarezza in merito da parte dell’articolo 4 della legge 210/1998, che sembra limitare l’applicazione del regime fiscale agevolato ai soli dottorati di ricerca.


Per scoprire che sono esenti dall’Irpef anche le borse di ricerca post-lauream, anche senza dottorato, tuttavia, basta semplicemente non soffermarsi al titolo ma leggere con attenzione il contenuto dell’articolo stesso: “Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchè alle borse di studio conferite dalle università  per attività  di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398“.

Esaminando la norma in questione e quelle a cui si rimanda, dunque, emerge l’esenzione dell’Irpef non solo delle borse di studio destinate alla la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e per lo svolgimento di attività  di ricerca post-dottorato, ma anche di quelle assegnate per la ricerca post-lauream, citate chiaramente dalla legge 210/1998.