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Attenzione al ricalcolo dell’acconto

Il 30 novembre scade il pagamento dell’acconto e questo comporta che i contribuenti facciano attenzione ad alcuni particolari: devono pagare? Che cosa devono pagare? Quanto? Il fisco chiede loro in primo luogo una verifica e poi un’attenzione al ricalcolo dell’importo dovuto. 

Dopo aver esaurito le raccomandazioni sulla verifica, ecco quel che c’èda dire sul ricalcolo:

Di conseguenza, il primo passo da compiere ècontrollare se la situazione reddituale ci chiede di passare in cassa oppure no, dubbio che possiamo chiarire riprendendo in mano Unico 2015.
Attenzione, nelle posizioni “ordinarie” Irpef, il debito d’imposta da considerare e, in pratica, l’acconto complessivo da versare, secondo le soglie e nei termini sopra descritti, èquello del rigo RN34(“differenza”), ma nei “casi particolari”, previsti dal rigo RN61, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la rideterminazione dell’imposta 2014 e, di conseguenza, dell’acconto 2015, il riferimento cambia e occorre “rivolgersi” alla quarta colonna dell’RN61. In definitiva, gli importi delle rate dovute sono quelli evidenziati nelle due colonne del rigo RN62.
Proseguendo la carrellata dei tributi in scadenza, il dato da conoscere per versare (oppure no) la seconda o unica rata di Ivafe e Ivie va cercato, rispettivamente, nei righi RW6 e RW7 di Unico PF.

Messe da parte le persone fisiche, rivolgiamo l’attenzione all’Ires: le Sc possono accertare se l’anticipo èdovuto e il suo ammontare dal rigo RN17 di Unico 2015 oppure, in caso di necessità  di ricalcolo dell’imposta dovuta nel 2014, dall’RS79; chi ha presentato Unico Enc, invece, trova i due riferimenti, rispettivamente, ai righi RN28 e RS16.

L’acconto Irap 2015 va estratto dal rigo IR21 del relativo modello; anche in questo caso, perà², occhio all’eventuale rideterminazione, ipotesi che ci fa spingere fino al rigo IS32. L’acconto dell’imposta regionale non èdovuto dai produttori agricoli esonerati, nel 2014, in base all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, dagli adempimenti Iva e che, nello stesso anno, hanno superato i limiti previsti per l’esonero. La deroga non vale, invece, per chi ha venduto pi๠di un terzo dei beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto Iva e, per questo, fuori dal trattamento di favore.

Il 30 novembre èanche l’ultimo giorno per versare la seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dai “nuovi minimi” ossia da quei contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità , previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011: per loro, il rigo da verificare èl’LM14.