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Acquiescenza all’accertamento

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento su dati difficilmente contrastabili possono ricorrere all’acquiescenza all’accertamento, ossia rinunciare a presentare ricorso ottenendo in cambio una riduzione delle sanzioni.

In particolare, le sanzioni amministrative sono ridotte di 1/3 qualora il contribuente: rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento; rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione; provveda a pagare, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, la somma dovuta, tenendo ovviamente conto della riduzione concessa.


La riduzione della sanzione aumenta a 1/6 nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato preceduto da invito al contraddittorio o da processo verbale di constatazione.

Le somme dovute dal contribuente a seguito dell’acquiescenza all’accertamento devono essere versate tramite modello F24, nel caso in cui si tratti di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Irap e imposte sugli intrattenimenti, oppure tramite modello F23, qualora si tratti di imposta di registro o di altri tributi indiretti.

E’ prevista la possibilità  di procedere al pagamento rateale tramite otto rate trimestrali di pari importo oppure, qualora la somma da pagare superi i 51.645.69, tramite dodici rate trimestrali di pari importo.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.