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Accertamento infedele dichiarazione IMU

Accertamento infedele dichiarazione IMU

Veniamo ora alla descrizione di ciಠche potrebbe accadere al contribuente distratto che, oltre ad aver commesso un qualsiasi errore nella compilazione della propria dichiarazione IMU (ricordiamo, a tal proposito, come l’omissione di qualsiasi dato sia a tutti gli effetti da considerarsi quale un vero e proprio errore), abbia anche dimenticato, per mancanza di tempo o sbadataggine, di provvedere all’applicazione del noto istituto giuridico del ravvedimento operoso entro e non oltre il 365esimo giorno a partire dalla corretta data di presentazione della su indicata dichiarazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Qualora, dunque, il contribuente abbia dimenticato di applicare il ravvedimento operoso, operazione fiscale che gli costerebbe il pagamento di una sanzione, notevolmente ridotta, equivalente al 3,75% dell’importo IMU inizialmente e complessivamente dovuto a Stato e Comuni, cosa potrebbe accadergli?

ACCERTAMENTO MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Potrebbe incorrere, come moltissimi di voi certamente sapranno, negli accertamenti disposti sia dall’Agenzia delle Entrate, ovverosia dal Fisco, sia dal proprio Comune ed ai quali non potrebbe che seguire, nel caso in cui i succitati enti riescano ad appurare che il contribuente indagato abbia effettivamente compiuto una qualche infrazione, la commina ad una multa decisamente sostanziosa.

RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Bisognerebbe perà², in questa particolare situazione, operare i dovuto distinguo giacchè il legislatore avrebbe previsto che l’ente sanzionante utilizzi due pesi e due misure.

In particolar modo, stando a quanto sarebbe stato disposto dal legislatore, qualora l’ente accertatore verifichi che l’errore o l’omissione del contribuente gli abbia consentito di pagare meno del previsto e meno del dovuto sarebbe altresଠautorizzato a condannare il contribuente al pagamento di una sanzione compresa tra il 50 ed il 100% dell’importo inizialmente e complessivamente dovuto.

Qualora, invece, l’omissione o l’errore del contribuente non abbia in alcun modo inciso sull’importo finale l’ente accertatore e sanzionante sarebbe autorizzato a condannare il contribuente al pagamento di una sanzione, ridotta, compresa tra 51 e 258 euro.