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Nessuna detrazione IVA in caso di cessione di quote societarie

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La Corte di giustizia europea èstata interpellata in merito ad una vicenda intercorsa tra una società  di automazione ed il Fisco italiano, che riteneva opportuna di godere del diritto di detrazione dell’IVA in sede di denuncia dei redditi, dopo la cessione del 30% delle quote di una società  partecipata. I giudici europei si sono pronunciati contrari, dichiarando che non si ha diritto alla detrazione IVA in sede di denuncia.

La società  che aveva venduto le quote societarie della partecipata riteneva che tale operazione comportasse un trasferimento di un’universalità  di bene e servizi, quindi tutte le relative spese, assimilate come esborsi di carattere generale, dovevano considerarsi, a loro giudizio completamente detraibili. La motivazione di fondo era che l’intera operazione era connessa strettamente allo svolgimento dell’attività  economica principale della società  stessa.

Il Fisco italiano sosteneva invece una tesi del tutto opposto e riteneva che non fosse possibile procedere alla detrazione IVA per tutte le spese correlate alla vendita delle quote societarie. L’amministrazione finanziaria ha quindi proceduto ad impedire alla società  di detrarre tali spese. Il ricorso in appello da parte dei responsabili societari ha annullato l’avviso di rettifica richiesto dal Fisco italiano, che a sua volta ha proceduto a richiedere una pronuncia da parte della Corte di Cassazione.

Sono molte le sentenze che richiedono chiarimenti sul sistema fiscale, come nel caso della detrazione spese casa-ufficio e delle deduzione spese auto.

Quest’ultima ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento della Corte di giustizia europea, essendoci dei particolari dubbi sull’incorporamento e l’assimilazione di spese di carattere generale legate ad una cessione di quote societarie ad un trasferimento di un’universalità  di bene e di servizi.

Era infatti necessario interpretare gli articoli 5 e 6, paragrafi 8 e 5 della direttiva CE 2006/112/ che tratta appunto il tema dell’imposta sul valore aggiunto, per dirimere appunto se la cessione di quote societarie nella misura del 30% possa essere considerata un trasferimento di un’universalità  di bene e servizi, totale o parziale che fosse. Nel caso in cui lo fosse stato, tali spese sarebbero quindi diventate imponibili e avrebbero avuto diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in sede di denuncia dei redditi.

I giudici europei si sono quindi pronunciati in base alle disposizioni della direttiva europea  2006/112/CE, interpretando che la norma non considera la cessione di quote societarie come un trasferimento totale o parziale di un’universalità  di beni e servizi, per cui non si ha diritto ad alcuna detrazione di imposta.