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Modifiche della tassazione dei proventi immobiliari

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E con la quale comunica le modifiche introdotte dalla attuazione della direttiva europea 2009/65/CE, che va ad intervenire sulla disciplina dei fondi di investimento mobiliare dal punto di vista fiscale. In particolare la norma europea va ad incidere su tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. La direttiva èstata ratificata dal Parlamento italiano con l’approvazione del decreto legislativo 47/2002 e del decreto legge 225/2010 che impongono dei limiti di circolazione alle quote o azioni di Oicvm nell’Unione Europea e stabilizza il sistema finanziario.

Il chiarimento dell’Agenzia riguarda un ulteriore aspetto della legge approvata nel 2010, la cosidetta milleproroghe che aveva previsto la proroga rateizzazione Equitalia: era già  stata pubblicata un’altra circolare inerente la tassazione fondi comuni di investimento.

Il trattamento fiscale italiano ed estero degli Oivcm sono stati equiparati da questo gruppo di norme in base a quanto stabilito dall’UE e tutti gli introiti sono tassati periodicamente, durante le operazioni di riscatto e di liquidazione delle quote o azioni.

Una importante novità  riguarda l’introduzione del passaporto del gestore che consente a tutte le società  autorizzate a gestire il risparmio a poter operare anche in tutti gli stati aderenti l’unione economica europea, senza doversi curare di costituire in ognuno di essi delle altre società  di gestione. Una importante novità  riguarda il principio della compensazione del risparmio di imposta. Da adesso sarà  infatti possibile utilizzare le ritenute sui redditi da capitali derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di diritto estero per compensare i risultati negativi maturati dagli Oicvm italiani e dai fondi lussemburghesi storici.

Un ulteriore passaggio che interessa l’Agenzia delle Entrate sono le misure antielusive introdotte dalla ratifica della direttiva. L’esenzione riguarderà  solo i redditi prodotti in periodi temporali agli Oicvm sia stata posseduta solo da dei soggetti esteri che possono godere di tale diritto, per evitare delle cessioni temporanei a scopo di aggirare le norme.

Altro punto di novità  normativa riguarda l’equiparazione delle cessioni di quote e dei loro trasferimenti per rapporti di custodia, di amministrazione o di gestione nei confronti di soggetti diversi dagli originari possessori per motivi di successione e donazione.