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SCIA nel settore edile

Da alcuni mesi èntrata in vigore la cosiddetta SCIA, e cioèla Segnalazione Certificata di Inizio Attività , la quale ha sostituito la precedente DIA (Denuncia d’Inizio Attività ).

La differenza èsostanziale: mentre in precedenza occorreva presentare una DIA, per esempio, prima di aprire un negozio e occorreva attendere trenta giorni per i vari controlli amministrativi prima di mettersi concretamente ad operare, oggi bisogna invece presentare una sorta di autocertificazione (la SCIA, appunto) relativa al possesso di tutti i requisiti di legge e si puಠiniziare subito: i controlli amministrativi si terranno nei sessanta giorni successivi.


Il guaio èche la disciplina della SCIA èstata introdotta di punto in bianco nella nostra legislazione, senza troppi approfondimenti: cosicchè, in tutta Italia e nei vari settori economici sono stati avanzati dubbi e perplessità  sulle modalità  applicative.
Un comparto nel quale le difficoltà  si sono subito rivelate elevate èquello delle costruzioni. Anche per gli interventi edili occorre presentare SCIA?
I chiarimenti richiesti dagli addetti ai lavori sono finalmente arrivati con una nota interministeriale diffusa pochi giorni fa.
In sostanza, viene spiegato che in campo edile la SCIA sostituisce la DIA in tutti i casi in cui quest’ultima era prevista: cosicchè, il discorso vale sostanzialmente per tutti gli interventi “minori”, i pi๠leggeri e comuni.


Viceversa, la SCIA non si applica laddove la semplice DIA non era sufficiente: èquesto il caso degli interventi edili per i quali occorreva (e occorre quindi tuttora) il permesso a costruire. In caso di vincoli ambientali e culturali, inoltre, ènecessario ancora oggi ottenere il beneplacito della Soprintendenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore