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Dichiarazione sostitutiva unica precompilata dal 1 settembre 2018

Entrerà  ufficialmente in vigore dal 1 settembre 2018 la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il rilascio dell’Isee che dovrà  essere necessariamente precompilata dall’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il decreto legislativo n. 147/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdଠ13 ottobre conferma che non sarà  pi๠possibile, a partire dal 2 settembre, effettuare la compilazione manuale del dichiarazione: la novità  arriva in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo reddito di inclusione Rei per la cui richiesta sarà  anche necessario presentare l’indice Isee.

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Saranno l’Inps e l’Agenzia delle Entrate a occuparsi della precompilazione della DSU utilizzando tutte le informazioni già  in loro possesso e riducendo di conseguenza anche il rischio di errori. 

L’Istituto utilizzerà  i dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e dei propri archivi e le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio immobiliare del nucleo familiare comunicate ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e del D.L. n. 201/2011 mentre ulteriori necessarie informazioni sulla retribuzione potranno essere fornite dai datori di lavoro.

L’Isee che potrà  essere calcolata a partire dalla nuova DSU precompilata sarà  necessaria anche per la richiesta del nuovo Rei che prevede un indice non superiore a 6mila euro e un Isee non superiore ai 3mila euro. I cittadini potranno consultare la DSU precompilata dall’Inps direttamente attraverso i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che potrà  accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle entrate con sistemi di autenticazione o attraverso il centro di assistenza fiscale (CAF) con apposita delega.

CAF, STOP ALL’ELABORAZIONE DELLE DSU?

La DSU precompilata potrà  essere accettata o modificata, eccezion fatta per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già  dichiarate a fini fiscali, per quali vale ciಠche èstato dichiarato.

Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazioni false.

 

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