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Lavori in corso su ordinazione – aspetti contabili e fiscali (III)

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Valutare le rimanenze delle commesse sulla base dei ricavi ragionevolmente maturati non èun obbligo, ma una semplice facoltà : èinfatti possibile anche scegliere di valutarle sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo la regola generale.

Tuttavia, i principi contabili (il documento di prassi che di fatto costituisce la guida operativa per chi opera nella contabilità ) indicano la valutazione a ricavo come soluzione pi๠corretta rispetto alla valutazione a costo.


Valutare a ricavo, tuttavia, comporta la tenuta di una complessa contabilità  interna da parte dell’impresa per ciascuna commessa, e dunque una certa laboriosità .

Per questo motivo, gli stessi principi contabili ritengono comunque ammissibile adottare la pi๠semplice valutazione a costo per le commesse la cui durata sia inferiore a dodici mesi: a questi lavori minori, infatti, solitamente corrispondono importi non molto elevati, e dunque la differenza in bilancio sarebbe ridotta.


In tutti i casi, èindispensabile scegliere dei criteri omogenei: se una data commessa pluriennale fosse valutata col metodo del ricavo, questo metodo va adottato anche per tutte le altre lavorazioni omologhe, e discorso simile per quelle infrannuali.
Tutte le informazioni sulle tecniche adottate, naturalmente dovranno essere descritte nel dettaglio nella Nota Integrativa che compone il bilancio.

Naturalmente i ragionamenti di tipo reddituale che sono stati tracciati sono del tutto slegati da quelli finanziari: percià², le eventuali somme erogate in corso d’opera dal committente a favore dell’impresa alla presentazione dei S.A.L. (stati d’avanzamento dei lavori) sono da contabilizzare come debiti della stessa verso il cliente, e resteranno tali fino a quando non si sarà  compiuto con esito positivo il collaudo dell’opera e dunque non ci sarà  pi๠il pericolo di doverle restituire al committente.