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Sospensione dei mutui, alcuni chiarimenti dall’ABI

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato una circolare agli associati datata 12 febbraio: in essa si forniscono alcuni chiarimenti sull’applicazione della provvisoria moratoria sulle rate dei mutui verso le imprese di piccole e medie dimensioni concordata con il Governo quale misura anticrisi.

La forma tecnica del mutuo à¨, secondo l’ABI, una condizione imprescindibile. Per questo motivo, infatti, i finanziamenti agevolati realizzati indirettamente a favore delle imprese agricole tramite il meccanismo dello sconto cambiario, come previsto dalla legge Sabatini (n. 1329/965) e applicato con assiduità  nella pratica, sono al di fuori della previsione normativa e dunque nessuna sospensione puಠessere concessa.


La moratoria, invece, puಠessere applicata laddove il mutuo sia concesso tramite cambiali, la cui scadenza èprorogata in corrispondenza alla sospensione concessa dalla banca, fino ad un massimo di dodici mesi. Tale soluzione, perà², si applica solo per le cambiali con scadenza originaria successiva al 23 dicembre 2009.
Discorso analogo per le cambiali emesse in seguito ad operazioni di credito agrario, con sospensione massima fino a centoventi giorni.

In tutti i casi, a causa delle difficoltà  di individuare quali operazioni di finanziamento agevolato (soprattutto quelle determinate da norme regionali) rientrino nella previsione normativa e siano quindi oggetto di possibili moratorie, nelle prossime settimane sarà  pubblicato a cura del Ministero delle Finanze un elenco dettagliato di tutti i contratti interessati e delle condizioni da rispettare.


Va rilevato, infine, che èstato modificato il modello di richiesta della sospensione dei finanziamenti: tutti coloro, dunque, che nel prossimo futuro volessero presentare istanza di moratoria dovranno utilizzare il modello aggiornato.