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Portabilità  ed estinzione anticipata del mutuo

Dopo aver visto il diritto di recesso del mutuo, oggi vediamo che molti interventi apportati dal decreto legislativo 141/2010 non modificano norme già  vigenti ma si limitano a fare ordine, togliendole da leggi speciali e ricollocandole all’interno del Testo Unico Bancario.

àˆ il caso delle norme in tema di ipoteche: èconfermato che l’estinzione del contratto comporta la cessazione dell’ipoteca, con conseguente comunicazione all’Ufficio del Registro perchè si provveda alla sua cancellazione.


àˆ inoltre il caso delle regole riferite alla portabilità  dei mutui: non solo si confermano le pesanti sanzioni a carico della banca originaria qualora ostacoli il trasferimento alla banca subentrante, ma èpoi ribadito che il trasferimento avviene senza alcun onere per il cliente e che tutti i diritti e gli obblighi che lo legavano alla prima banca si ripresentano pari pari anche nei rapporti con la seconda. Una nuova norma specifica espressamente che anche tutte le garanzie a favore della prima banca passano alla subentrante.

Regole in parte inedite sono invece introdotte in materia di estinzione anticipata del mutuo (e di tutti gli altri contratti bancari di natura creditizia). àˆ infatti stabilito che il cliente puà², in ogni momento, decidere di estinguere il contratto restituendo alla banca il capitale residuo, oppure di restituire una parte di tale debito e quindi di pretendere che le spese a suo carico siano riproporzionate sulla base dei nuovi importi cosଠdeterminati.


Alla banca spetta comunque un equo indennizzo di entità  concordata nel contratto. Tale indennizzo non puಠmai superare l’ammontare degli interessi “perduti” dalla banca a causa dell’estinzione anticipata totale o parziale, nè l’1% dell’importo rimborsato (o lo 0,5% se mancava meno di un anno alla conclusione naturale del contratto).
Non sono mai dovuti indennizzi nei contratti di apertura di credito, nè quando la somma rimborsata ammonta a meno di diecimila euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore